Iniziative

Regolamento di ammissione socio in categoria speciale

Si inserisce, di seguito, l’abstract del regolamento di ammissione dei soci in categoria speciale approvato dal Cda, dall’assemblea dei soci e previsto dall’art. 2527 del codice civile. Con l’ammissione alla categoria speciale, per il socio, nel contesto degli instaurandi rapporti sociali, si possono contemplare le seguenti condizioni:

a- di essere soggetto a verifiche periodiche in relazione all’effettiva formazione acquisita
sui temi della mutualità e quant’altro inerente una corretta e completa formazione quale
socio di cooperativa;
b – di avere diritto nell’eventuale periodo iniziale di prima formazione di cui al punto
precedente, della durata massima di sei mesi, all’assicurazione contro gli infortuni;
c – di essere soggetto a verifiche periodiche in relazione al grado di inserimento raggiunto
nella compagine sociale e sul livello di comportamento cooperativistico acquisito;
d – di essere stato informato che il mancato superamento delle verifiche periodiche, di cui ai
precedenti punti a) e c) può comportare la risoluzione del rapporto sociale e di conseguenza la
interruzione del sottostante e conseguente rapporto di lavoro;
e – che la permanenza nella categoria speciale può avere durata per un periodo di tempo
massimo pari a 5 anni meno un giorno dall’accettazione della presente domanda.
f – che lo status di socio in categoria speciale, fintanto questo perdura, non dà diritto di
voto nelle Assemblee dei soci, né ad avere diritto alla percezione degli eventuali ristorni
e né ad avere accesso all’esame dei libri sociali.

La condizione di socio appena descritta è  compatibile con tutte le forme di lavoro idonee a favorire la formazione e/o il successivo inserimento quale socio fino a garantire il definitivo inquadramento come socio cooperatore ordinario.